Art. 6.
(Indennità di carica).

      1. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità pari al:

          a) 60 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il presidente;

          b) 40 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per i vicepresidenti;

          c) 30 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il segretario;

          d) 20 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per gli altri componenti.

      2. Le indennità di cui al comma 1 sono decurtate del 10 per cento del relativo importo per ogni assenza dalle riunioni del comitato.