1. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità pari al:
a) 60 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il presidente;
b) 40 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per i vicepresidenti;
c) 30 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il segretario;
d) 20 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per gli altri componenti.
2. Le indennità di cui al comma 1 sono decurtate del 10 per cento del relativo importo per ogni assenza dalle riunioni del comitato.